Fabbricati strumentali e non strumentali ai fini ILIA

Descrizione

La legge regionale del 14 novembre 2022, n. 17 istituisce, nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha sostituito l’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Particolare attenzione merita la modifica sostanziale relativa alla proprietà di immobili di categoria catastale di tipo D in virtù del fatto che gli stessi siano da considerarsi fabbricati strumentali all’attività economica o meno.

A regime ordinario dell’applicazione e adozione della normativa in merito, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2022, per fabbricato strumentale all’attività economica si intende quello utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, così come definito, rispettivamente, dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per destinazione e non per natura: ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell’ambito di quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d’impresa (cioè, in sostanza, diversi da quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all’immobile dal possessore mediante l’utilizzo dello stesso per l’esercizio della propria attività d’impresa.

Pertanto, due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva:

  1. l’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale;
  2. la coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato.

L’articolo 18 della legge regionale 17/2022 individua una serie di disposizioni valevoli per il solo anno 2023 proprio in particolare relativamente ai fabbricati strumentali all’attività economica essendo tale annualità transitoria al passaggio definitivo dell’imposta locale immobiliare autonoma. 

Pertanto, con riferimento esclusivo all’esercizio 2023, si considereranno fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 17/2022, ovvero:

a) A/10 – uffici e studi privati

b) A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’abitazione principale o

assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi2

c) gruppo catastale B – fermo restando quanto previsto dall’articolo 11

d) C/1 – negozi e botteghe

    C/3 – laboratori per arti e mestieri

    C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative

e) gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale

La presunzione di strumentalità ha lo scopo di agevolare i Comuni nel primo anno di applicazione della nuova imposta ILIA dispensandoli dall’attività di ricevimento, gestione e successivo inserimento delle dichiarazioni relative alla nuova fattispecie impositiva.

É disposto infatti, che al fine di beneficiare dell’aliquota specificatamente definita per i fabbricati di categoria catastale D strumentali o non strumentali e quindi dotati o meno dei requisiti di strumentalità, sarà necessario di presentare la dichiarazione di strumentalità correlata alla fattispecie.

Per l’anno 2023 rimane ferma la facoltà, prevista dal comma 2 dello stesso articolo 18 della legge regionale 17/2022, per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) della menzionata legge regionale, di presentare la dichiarazione di strumentalità al fine di beneficiare dell’aliquota correlata alla fattispecie.

Si ribadisce che tale regime transitorio è applicabile per il solo primo anno di vigenza (2023) della legge regionale 17/2022 per i fabbricati strumentali. 

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Pagina aggiornata il 26/02/2025